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Legge 04/05/1983 n. 184

Art. 50 Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli artt. 330 e seguenti Cod. Civ.

Art. 51 La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante quando l’adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato, pronuncia la sentenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l’amministrazione dei beni. Si applicano gli artt. 330 e seguenti Cod. Civ. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

Art. 52 Quando i fatti previsti nell’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato o su istanza del pubblico ministero Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano gli artt. 330 e seguenti Cod. Civ. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

Art. 53 La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 54 Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

Art. 55 Si applicano al presente Capo le disposizioni degli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304 Cod. Civ.

CAPO II Delle forme dell’adozione in casi particolari

Art. 56 Competente a pronunciarsi sull’adozione e il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell’adottante e dell’adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell’adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L’assenso delle persone indicate nell’art. 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. l tribunale per i minorenni e della Sezione per i minorenni e della Sezione per i minorenni della Corte di Appello.

Art. 57 Il tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all’art. 44;

2) se l’adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni sentiti i genitori dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L’indagine dovrà riguardare in particolare:

a) l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.

TITOLO V MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO I COD. CIV.

Art. 58 L’intitolazione del Titolo VIII del Libro I Cod. Civ. è sostituita dalla seguente: "Dell’adozione di persone maggiori di età” .

Art. 59 L’intitolazione del Capo I del Titolo VIII del Libro I Cod. Civ. sostituita dalla seguente: "Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti” .

Art. 60 Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo VIII del Libro I Cod. Civ. non si applicano alle persone minori di età.

Art. 61 L’art. 299 Cod. Civ. è sostituito dal seguente: "Art. 299 - Cognome dell’adottato - L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell’adottante. Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l’adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante. Se l’adozione e compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito. Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei "

Art. 62 L’art. 307 Cod. Civ. è sostituito dal seguente: "Art. 307 - Revoca per indegnità dell’adottante - Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato "

Art. 63 L’intitolazione del Capo II del Titolo VIII del Libro I Cod. Civ. è sostituita dalla seguente: "Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età "

Art. 64 L’art. 312 Cod. Civ. è sostituito dal seguente: "Art. 312 -Accertamenti del tribunale - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l’adozione conviene all’adottando "

Art. 65 L’art. 313 Cod. Civ. è sostituito dal seguente: "Art. 313 - Provvedimento del tribunale - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla Corte di Appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero "

Art. 66 I primi due commi dell’art. 314 Cod. Civ. sono sostituiti dai seguenti: a del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato " .

Art. 67 Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell’art. 293, il secondo e il terzo comma dell’art. 296, gli artt. 301, 302, 303, 308 e 310 Cod. Civ. E’ abrogato altresì il Capo III del Titolo VIII del Libro I Cod. Civ.

TITOLO VI NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 68 Il primo comma dell’art. 38 disp. att. Cod. Civ. è sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall’art. 269, primo comma, Cod. Civ.

Art. 69 In aggiunta a quanto disposto nell’art. 51 disp. att. Cod. Civ., nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 10 della presente legge.

Art. 70 I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’art. 328 Cod. Pen. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 400.000. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni.

Art. 71 Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitiva un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, e punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l’apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall’ufficio; se e commesso dalla persona cui il minore e affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare. Se il fatto e commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all’art. 61, nn. 9 e 11, Cod. Pen., la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa fino a L. 2 milioni.

Art. 72 Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani e punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l’inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.

Art. 73

Art. 74 Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell’avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall’altro genitore. Il tribunale dispone l’esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell’impugnazione del riconoscimento, il tribunale per i minorenni assume, anche d’ufficio, i provvedimenti di cui all’art. 264, secondo comma, Cod. Civ.

 

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